Il Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2014 ha varato il disegno di Legge di Stabilità 2015. Numerose sono le misure di carattere tributario inserite nel provvedimento, inviato a Bruxelles per i prescritti pareri e che ora passerà all’esame di Camera e Senato.
Una delle novità più discusse del momento è rappresentato da un nuovo regime forfettario previsto per le persone fisiche con partita Iva.
Più nel dettaglio il DDL Stabilità 2015 ha previsto un nuovo regime forfettario a favore dei contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO;
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
- si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.
Invece, rimangono esclusi dalla possibilità di beneficiare di tale regime i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
NB: l’opzione a tale nuovo regime (se sarà confermato), ancorché regime naturale, potrà essere effettuata in sede di inizio attività.
I contribuenti che aderiranno a tale nuovo regime forfettario:
- ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
- ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%