Il regime forfettario nella Legge di Stabilita’ 2015

Il regime forfettario nella Legge di Stabilita’ 2015

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2014 ha varato il disegno di Legge di Stabilità 2015. Numerose sono le misure di carattere tributario inserite nel provvedimento, inviato a Bruxelles per i prescritti pareri e che ora passerà all’esame di Camera e Senato.

Una delle novità più discusse del momento è rappresentato da un nuovo regime forfettario previsto per le persone fisiche con partita Iva.

Più nel dettaglio il DDL Stabilità 2015 ha previsto un nuovo regime forfettario a favore dei contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO;
  • hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
  • si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

Invece, rimangono esclusi dalla possibilità di beneficiare di tale regime i contribuenti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
  • non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

NB: l’opzione a tale nuovo regime (se sarà confermato), ancorché regime naturale, potrà essere effettuata in sede di inizio attività.

I contribuenti che aderiranno a tale nuovo regime forfettario:

  • ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
  • ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%

 

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